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Roma, 20 aprile 2016
Circolare n. 70/2016
Oggetto: Dogane – Operatività del Codice
Doganale dell’Unione (CDU) dall’1 maggio 2016 – L’Agenzia delle Dogane illustra
le nuove procedure – Nota prot. n.45898 RU del
19.4.2016 – Circolare n.8/D del 19.4.2016.
Com’è
noto, dall’1 maggio diventa operativo il nuovo Codice Doganale dell’Unione (Regolamento
n.952/2013) i cui principi di fondo sono la completa digitalizzazione dello
scambio di informazioni tra uffici doganali e operatori e lo spostamento dei
controlli doganali dalle merci agli operatori. Fondamentale, in base al nuovo
Codice, diventa lo status di AEO, l’operatore
economico autorizzato, che offre garanzie di affidabilità, efficienza operativa
e solvibilità finanziaria.
Accanto
al Regolamento n.952/2013 sono presenti il Regolamento delegato (UE) n.2446 del
28.7.2015, il Regolamento di Esecuzione n.2447 del 24.11.2015, il Regolamento
delegato transitorio n.341 del 17.12.2015 e la Decisione di esecuzione della
Commissione (UE) dell’11.4.2016, n.578. Tutto questo complesso di normative sostituisce
in toto i precedenti Regolamenti 2913/92 e 2454/94 (rispettivamente il Codice
Doganale Comunitario e il relativo Regolamento esecutivo) che dall’1 maggio vengono
abrogati.
L’Agenzia
delle Dogane ha illustrato, con la nota e la circolare indicate in oggetto, cosa
accadrà a partire dall’1 maggio. L’Agenzia spiega di aver elaborato una
strategia e di aver messo in atto un piano operativo al fine di limitare gli
impatti sugli operatori e sugli uffici doganali, consentendo le semplificazioni
già disponibili e affiancandone altre.
Di
seguito si evidenziano alcune novità essenziali facendo riserva di prossimi approfondimenti.
Procedure domiciliate – A partire dall’1
maggio le autorizzazioni alle procedure domiciliate vengono trasformate in “procedure ordinarie c/o luogo”;
l’Agenzia specifica che gli operatori usufruiranno delle stesse modalità di
dialogo telematico e dei medesimi benefici previsti dalle attuali procedure di
domiciliazione. Ulteriori semplificazioni vengono previste nel caso di utilizzo
di Fascicolo Elettronico, quali la
trasmissione H24 – 7 giorni su 7 delle dichiarazioni con firma digitale, la
ricezione immediata dell’esito della dichiarazione (svincolata/non svincolabile),
la disponibilità immediata del risultato della selezione del circuito di
controllo. Il Fascicolo Elettronico
consente di trasmettere in via digitale i documenti di accompagnamento della
dichiarazione doganale. I luoghi già censiti nelle attuali banche dati delle
domiciliate e nelle autorizzazioni di destinatari autorizzati (per il transito)
vengono automaticamente considerati i luoghi approvati presso cui opera la
nuova “procedura ordinaria c/o luogo”.
Procedure ordinarie – E’ stato consentito
di utilizzare il Fascicolo Elettronico anche nelle procedure ordinarie: questo
consentirà di non dover recarsi in dogana per avere la convalida della
dichiarazione e per conoscere il risultato della selezione del circuito di
controllo.
Rappresentanza doganale – Com’è noto, il Codice
dell’Unione non prevede più la possibilità per gli Stati Membri di riservare
agli spedizionieri doganali la presentazione della dichiarazione doganale con
una delle modalità di rappresentanza. Resta però ferma la possibilità per
ciascun Stato di regolamentare l’esercizio della rappresentanza sul proprio
territorio. Alla luce di queste disposizioni, l’Agenzia ha stabilito che:
-
la rappresentanza indiretta è libera e quindi
effettuabile da chiunque senza specifiche condizioni e requisiti;
-
la rappresentanza diretta è esercitabile dai
soggetti che possiedono i requisiti dell’AEO di cui
all’art. 39 lettera da a) a d) del CDU.
Imprese di spedizione, Spedizionieri
doganali, CAD, Corrieri Aerei - L’Agenzia ha previsto che risultano idonei
a svolgere la rappresentanza diretta senza dover adempiere ulteriori formalità
gli spedizionieri doganali, i CAD e gli operatori che prestano servizi di
carattere doganale già in possesso dello status di AEOC
o AEOF come le imprese di spedizione, i corrieri
aerei, ecc. Altri operatori interessati a svolgere servizi di rappresentanza
doganale diretta dovranno presentare apposita istanza all’ufficio doganale
competente in relazione al luogo di tenuta della contabilità del richiedente.
Daniela Dringoli |
Allegati
due: |
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